Il Patto eterno del Grütli
da Quaderni Padani 25-26
Testo del patto confederale stipulato dai rappre-sentanti
dei Cantoni di Uri, Nidwaldo e Svitto sui
prati della pianura del Grütli “in principio del
mese d’agosto” del 1291
“In nome del Signore, Amen. Egli è prender cura di ciò che è onesto e provvedere all’utilità pubblica il fondare, in tempo di quiete e di pace, i patti sopra solide basi. Si sappia dunque universalmente che gli uomini della valle d’Uri e la comunità della valle di Svitto e quella degli uomini d’Unterwalden della valle inferiore, considerando la malizia del tempo, e per esser meglio in grado di difendere e di conservare in buono stato sé, i loro beni ed i loro diritti, hanno promesso in buona fede di assistersi reciprocamente d’aiuto, di consiglio e di favori, tanto riguardo alle persone che alle cose, dentro e fuori delle valli, con tutti i mezzi in loro potere, contro tutti ed ognuno che ad essi o ad uno di essi facesse violenza o causasse torto o molestia macchinando qualche male contro le persone o le cose. Ed ogni comunità promette di soccorrere l’altra in simili casi e, dove fosse necessario, di respingere a proprie spese, secondo le circostanze, le aggressioni ostili, e di vendicare le ingiurie, e tutto ciò sulla fede del giuramento e senza riserva, rinnovando colle presenti l’antica confederazione già giurata…; colla riserva tuttavia che ciascuno di loro sarà tenuto, secondo la propria condizione, di prestare al suo signore l’obbedienza e i servigi che gli sono dovuti.
Abbiamo pure d’avviso unanime promesso,
statuito e ordinato di non ricevere alcun
giudice che abbia acquistata la carica per
qualsiasi prezzo o denaro, e che non sia
abitante delle nostre valli. Se poi nascessero
dissensi fra i confederati, i più prudenti
fra loro intervengano a sedare la discordia
fra le parti, come sembrerà loro meglio…;
e se una parte non rispettasse il loro giudizio,
gli altri confederati le si dichiarino
contrari.
Sopratutto poi resta convenuto fra loro che
chi avrà ucciso un altro con premeditazione
e senza colpa della vittima, debba, se
viene preso, perder la vita, salvochè possa
provare la sua innocenza, come esige la sua
nefanda colpa…; e se fosse fuggito, non
possa più ritornare a casa. Chi ricetta o
protegge un tal malfattore, deve essere bandito
dalla valle, finchè sarò richiamato dagli
alleati. Se poi taluno, di giorno o nel silenzio
della notte, metterà dolosamente il
fuoco nella proprietà d’un confederato, non
sarà più considerato come concittadino…;
e chi favorirà o proteggerà nelle valli un tal
malfattore, dovrà risarcire egli stesso il
danno. E se un confederato spoglierà un
altro delle sue cose, o gli recherà danno in
qualsiasi modo, tutto quello che il colpevole possiede nelle valli dovrà servire ad
indennizzare la persona lesa. Inoltre nessuno
si approprierà del pegno d’un altro, salvochè
questo fosse manifestamente suo
debitore o fideiussore, ed anche in tal caso
ciò non deve farsi senza speciale permesso
del proprio giudice. Ognuno deve anche
obbedire al suo giudice e, qualora fosse
necessario, manifestare chi sia il giudice
nella valle sotto la giurisdizione del quale si
trova.
E se vi fosse chi non volesse ottemperare al
giudizio, e per questa pertinacia alcuno dei
confederati soffrisse danno, tutti sono
tenuti a costringere il prefato contumace a
dar soddisfazione. Se poi scoppiasse guerra
e discordia fra alcuni confederati, e una
parte de’ litiganti non volesse accettare
sentenza di giudice o soddisfazione, i confederati
difenderanno l’altra.
Tutti gli obblighi qui sopra stipulati sono
stati assunti nell’interesse comune per
durare, se il Signore lo consente, in perpetuo.
In fede di che, questo istrumento è
stato steso sulla domanda dei predetti e
munito dei sigilli delle tre prefate comunità
e valli.
Fatto l’anno del Signore 1291, in principio
del mese di agosto.”
Inserito da: Veronesi in data 6/11/2002, 19:33
Scritto in Toscano per la parte Federalismo di Internet Padano
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